Smog - Provvedimenti contingibili e urgenti

Nuova ordinanza del sindaco

Aggiornamento:

Visto il persistere dei superamenti dei limiti delle polveri sottili (PM10)  e di condizioni meteo critiche è stata firmata la nuova ordinanza che segue la n. 2 del 07/01/2020.
Questi i provvedimenti adottati, sulla base delle linee-guida regionali ed in accordo agli altri Comune dell'Agglomerato di Firenze, vigenti per 5 giorni a partire dal 14/01/2020

Qui a lato l'ordinanza n. 8 del 13 gennaio 2020

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Questi i provvedimenti adottati, sulla base delle linee-guida regionali ed in accordo agli altri Comune dell'Agglomerato di Firenze, vigenti per 5 giorni a partire dal 08/01/2020:

A. divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe
alimentati a legna, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento;
B. riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento a gasolio o
pellet, a cura del proprietario, dell’amministratore di condominio o del terzo responsabile dell’impianto termico, che potranno rimanere in funzione al massimo per 8 (otto) ore giornaliere;
C. riduzione della temperatura dell’aria negli ambienti riscaldati tramite impianti di riscaldamento
alimentati a gasolio o pellet, misurata come indicato all’art.1 comma 1, lettera w, del DPR n.
412/1993, a 18° C per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 di cui al D.P.R. n. 412/1993 e a
17° C per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali
e assimilabili) dello stesso decreto, + 2°C di tolleranza.
D. divieto di circolazione dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30, nei centri
abitati di Bagno a Ripoli, Antella e Grassina
La limitazione di cui sopra è valida per le seguenti categorie di veicoli:
• Motocicli a 2 tempi Euro 1 identificati dal Codice della Strada all’articolo 53 lettera a),
non conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A o normative successive; (immatricolati
ante 01/01/2003)
• Autovetture a benzina Euro 1 identificate dal Codice della Strada all’articolo 54 lettera a)
(M1), non conformi alla direttiva 91/542/CE punto 6.2.1.B o normative successive;
(immatricolati ante 01/01/1997)
• Autovetture diesel Euro 2 ed Euro 3 identificate dal Codice della Strada all’articolo 54
lettera a) (M1) non conformi alla direttiva 98/69/CE B o normative successive;
(immatricolate ante 01/01/2006)
• Veicoli diesel Euro 1 ed euro 2 per il trasporto merci identificati dal Codice della Strada
all’articolo 54 lettera c), d), e), h), i) (N1, N2, N3) non conformi alla direttiva 98/69/CE B o
normative successive (immatricolati ante 01/01/2006)

Qui a lato è possibile visionare l'ordinanza n. 2 del 07 01/2020

Per ulteriori approfondite indicazioni consultare l'ordinanza in allegato e la relativa scheda sulla qualità dell'aria